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Allegato “A” Notaio Vittorio QUAGLIATA
N° 61420 del Repertorio Via XXIV Maggio 65/a (Tel.02-28222406)
N° 3688 della Raccolta 20099 SESTO S.GIOVANNI MI
Nr. 53348 del Repertorio Modifiche Statuto e regolamento (art. 22 Statuto e art. 8 Regolamento)
Nr. 2424 della raccolta Verbale Assemblea Ass.ne SOS MILANO del 25/11/1996
STATUTO
Titolo I
Denominazione – Sede - Oggetto
Art. 1 – L’ Associazione denominata “S. O. S – Associazione Volontaria”, con sede in Milano, Zuretti 68, è un’ Associazione di Pubblica Assistenza e Pronto Soccorso.
Art. 2 – L’ Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e si ispira ai principi di carità e solidarietà cristiana, umana e sociale.
Art. 3 – L’ Associazione si propone di:
a) trasportare ammalati e feriti;
b) prestare assistenza medico – sanitaria ad ammalati od infortunati;
c) assistere ammalati od infortunati nel loro domicilio;
d) assistere gli emarginati;
e) promuovere ed organizzare corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgazione delle norme di primo soccorso;
f) concorrere con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali;
g) costituire, occorrendo, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio ed approvato dalla Assemblea entro i limiti delle norme statutarie;
h) partecipare a congressi, seminari, incontri in generale (nazionali e/o internazionali), nei quali si dibattono i problemi inerenti al primo soccorso e alla pubblica assistenza.
Art. 4 – L’ Associazione svolge la sua attività sul territorio nazionale per la quale si avvale della partecipazione volontaria prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.
Può avvalersi pure di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente nei limiti necessari al proprio funzionamento e alle eventuali qualificazioni e specializzazioni ed in conformità alle leggi vigenti.
Art. 5 – Il vessillo sociale consta di un drappo di seta bianca recante nel mezzo una croce rossa con bordi bianchi con all’ interno la scritta SOS in colore bianco, come da modello depositato.
Art. 6 – Possono fare parte dell’ Associazione persone di ambo i sessi, di accertata buona condotta morale e civile, che abbiano compiuto il 18° anno di età.
L’ Ammissione è decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio con le modalità previste dall’ art. 7.
Art. 7 – Coloro che intendono entrare a far parte dell’ Associazione devono rivolgere apposita domanda. Il Presidente ne vaglierà il contenuto e deciderà. In caso di accettazione della domanda, gli aspiranti devono partecipare ai corsi di addestramento tecnico per il servizio in ambulanza e di pronto soccorso che la Associazione ritiene indispensabili per l’ espletamento dell’ attività.
Dopo un periodo di addestramento della durata minima di 9 mesi l’ aspirante potrà essere inserito come socio nell’ Associazione con delibera del Consiglio e previa verifica dell’ idoneità allo svolgimento dei compiti propri dell’ Associazione.
Nel caso in cui la domanda dell’ aspirante fosse diretta a svolgere attività proprie dell‘ Associazione ma diverse dal servizio con l’ ambulanza, il periodo di addestramento sarà predisposto dal Presidente.
Art. 8 – I soci effettivi e gli aspiranti che prestano servizio in ambulanza vengono chiamati Militi ed Ausiliarie e formano il Corpo Militi.
La loro attività è disciplinata dal Regolamento allegato allo Statuto.
Art. 9 – Il socio gode dell’ elettorato attivo e passivo.
Art. 10 – La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni
b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Disciplina sulla base di accertata e motivata grave trasgressione ai principi di condotta morale e disciplinare propri della Associazione, con la delibera definitiva dell’Assemblea.
Titolo II
Rappresentanza legale
Art. 11 – La rappresentanza legale compete al Presidente del Consiglio da questo eletto e che dura in carica per la durata del Consiglio che l’ ha nominato.
Egli rappresenta l’ Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione nominando avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente ha il controllo, la responsabilità e la gestione di tutta l’ attività dell’ Associazione entro i limiti delle decisioni dell’ Assemblea, del Consiglio (delle quali cura l’ esecuzione) e dell’ oggetto della Associazione.
Per la firma di polizze assicurative, acquisti e alienazioni di beni mobili, autoveicoli ed immobili ed anche parti di essi, per apporre firme e contrarre obblighi in convenzione con enti pubblici e privati ed in genere per atti di straordinaria amministrazione, occorre la preventiva approvazione da parte del Consiglio ad accezine dei casi di necessità ed urgenza.
Per assicurare la continuità dell’ attività dell’ Associazione il Consiglio, contemporaneamente alla nomina del Presidente, deve nominare un Vice – Presidente, al quale, in caso di assenza e di impedimento del Presidente, sono attribuiti gli stessi poteri di quest’ ultimo. La sua carica ha la medesima durata di quella del Presidente.
Titolo III
Organi dell’ Associazione
Art. 12 – Sono organi dell’ Associazione:
a) l’ Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) l’ Amministratore.
Le cariche in seno all’ Associazione sono elettive e gratuite. Non sono eleggibili coloro che, sotto qualsiasi forma, svolgono attività remunerata dall’ Associazione.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 13 – L’ Assemblea dei Soci è costituita da tutti coloro che siano stati inseriti come tali fino al ventesimo giorno precedente la riunione assembleare.
Il Presidente e/o il Consiglio hanno facoltà di invitare di volta in volta ai lavori dell’ Assemblea anche i non soci, la cui partecipazione sia ritenuta utile agli scopi dell ‘Associazione, perché espongano il loro pensiero e le loro eventuali iniziative.
Art. 14 – L’ Assemblea è presieduta dal Presidente e dai Vice – Presidenti in ordine di anzianità di iscrizione o dal socio più anziano di iscrizione presente o altro da questo designato che avrà accanto per assisterlo, redigere e controfirmare il verbale, da lui sottoscritto, un segretario nominato dall’ Assemblea di volta in volta.
Art. 15 – L’ Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.
Art. 16 – L’ Assemblea è ordinaria e straordinaria.
Art. 17 – Assemblea ordinaria:
a) E’ convocata almeno una volta l’ anno entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno stante la chiusura dell’ esercizio annuale finanziario al 31 Dicembre.
b) Può essere convocata sempre dal Presidente anche nel corso dell’ anno qualora se ne ravvisi la necessità, o se ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10° degli associati.
La richiesta deve essere scritta e rivolta al Presidente.
c) L’ Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci più uno. In seconda convocazione, che può essere prefissata per un’ ora dopo l’ inizio della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi.
Gli astenuti non sono considerati voti espressi.
L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria effettuato a norma di statuto deve essere affisso all'Albo dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata o inviato ai singoli soci almeno 10 (dieci) giorni prima della stessa. La convocazione può essere effettuata anche con e mail con avviso di ricevimento.
Art. 18 – Compiti dell’ Assemblea ordinaria:
a) Approvare la relazione del Presidente del Consiglio su tutta l’ attività della Associazione, dei suoi organi direttivi e dei componenti.
b) Deliberare sulla nuova gestione annuale.
c) Approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi.
d) Eleggere alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti del Consiglio e dei Revisori dei Conti e del Responsabile del Corpo Volontari secondo le modalità previste dal Regolamento.
e) Determinare, su proposta del Consiglio, l’ entità delle quote sociali.
f) Deliberare eventuali accordi di collaborazione con atre associazioni, purchè queste rivestano i seguenti requisiti:
- almeno 30 soci, oppure 30 soci promotori;
- possiedano autonomia patrimoniale ed amministrativa;
- abbiano almeno un mezzo proprio;
- abbiano il Direttore Sanitario;
- abbiano sede propria riconosciuta dall ‘Assessorato Regionale competente (o medico provinciale);
- siano rette da statuto e relativo regolamento che si ispirino ai principi del presente Statuto ed annesso regolamento;
g) Deliberare, nell’ ambito delle norme statutarie, su quanto ritiene utile per la vita dell’ Associazione.
Art. 19 – Assemblea straordinaria:
a) E’ convocata dal Consiglio su sua decisione o su richiesta dei Revisori dei Conti o di almeno 1/10° degli Associati.
b) La convocazione è effettuata secondo le modalità di quella ordinaria.
c) E’ validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
d) Per la modifica dell’ atto costitutivo e dello Statuto la deliberazione deve essere presa a maggioranza dei presenti.
e) Per lo scioglimento dell’ Associazione e per la devoluzione dell’ eventuale patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato al momento operanti in identico o analogo settore o in mancanza, secondo le disposizioni di legge che disciplinano la materia e l’ attività o in conformità al Codice Civile, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in prima convocazione e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
CONSIGLIO
Art. 20 – Il Consiglio è eletto dall’ Assemblea dei Soci, e dura in carica tre anni. Possono candidarsi alla nomina di consigliere tutti i Soci a esclusione del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado di persone che prestano la loro opera remunerata in Associazione. E’ composto da sei membri.
I Consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato con lettera del Presidente anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, almeno 5 giorni prima della data fissata, salvo che la data di riconvocazione non sia stata concordata nella riunione precedente.
Art. 21 – Fa, inoltre, parte del Consiglio con diritto di voto: Il Responsabile del Corpo Volontari eletto dall’ assemblea dei soci ex art. 21 del Regolamento perché possa aggiornarlo sull’ opera ed il comportamento dei volontari e possa armonizzare la sua attività con il complesso della gestione generale propria del Consiglio.
Art. 22 – Il Consiglio è organo deliberante, esecutivo e coordinatore dell’ attività dell’ Associazione entro però i limiti dell’ oggetto sociale ed in conformità ai deliberati dell’ Assemblea. Esso è validamente costituito con la presenza del 50% più uno degli appartenenti:
- Determina le modalità di esecuzione dei deliberati dell’ Assemblea;
- Esamina e decide sulle relazioni del Presidente del Consiglio, del Direttore Sanitario, dello Amministratore, del Responsabile del Corpo Volontari:
- Esamina e decide su tutte le eventuali proposte avanzate dai consiglieri;
- Decide sull’ ammissione di nuovi soci;
- Sostituisce per cooptazione i consiglieri dimissionari o defunti;
- Nomina per la stessa durata del Consiglio:
- Il Presidente ed un Vice – Presidente;
- L’ Amministratore (amministratore)
- Provvede altresì alla nomina:
- Del Direttore Sanitario con i compiti di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento
- Dell’ Assistente Ecclesiastico con i compiti di cui all’ art. 23 (24) del Regolamento.
Entrambi, pur non avendo diritto di voto, dovranno, parimenti, presenziare alle riunioni del Consiglio per riferire ed armonizzare i loro compiti con le deliberazioni del Consiglio
- Provvede alla nomina della Commissione elettorale;
- Conferisce ai singoli consiglieri incarichi di lavoro nell’ ambito dell’ attività della Associazione;
- Controlla tutta l’ attività dei suoi organi;
- Del suo operato risponde direttamente all’ Assemblea.
L’ Assemblea potrà conferire la carica di “ Presidente a vita” ad uno dei soci.
Il “Presidente a vita” potrà partecipare alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto e sarà sua facoltà presiedere tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie.
Art. 23 – Le decisioni del Consiglio sono valide se decise dalla maggioranza dei presenti.
AMMINISTRATORE
Art. 24 – L’ Amministratore viene eletto dal Consiglio e dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio che lo ha eletto, decade anch’ esso ma resta in carica fino alla nomina del nuovo Amministratore effettuata dal nuovo Consiglio.
Compiti:
- E’ responsabile della gestione amministrativa dell’ Associazione inerente l’ esercizio finanziario ed in particolare la tenuta dei libri contabili;
- Controlla e gestisce il patrimonio dell’ Associazione;
- Controlla amministrativamente il personale retribuito con la regolare tenuta di libri in conformità alle disposizioni di legge;
- Redige il bilancio da sottoporre all’ Assemblea;
- Relaziona mensilmente sul proprio operato il Consiglio con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative.
Poteri:
Stante i compiti affidatigli, all’ Amministratore è conferito il potere di operare con banche e con uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere i conti correnti, firmare assegni in traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’ incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente i compiti affidatigli e che rientrano nel’ attività amministrativa della Associazione.
Ha firma libera disgiunta da quella pure concessa al Presidente del Consiglio.
REVISORE DEI CONTI
Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (dei revisore) è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Essi sono rieleggibili.
Nella prima riunione, da tenersi entro (e non oltre) il 15° giorno dall’ elezione da parte della Assemblea, il Collegio nomina nel proprio seno il Presidente scelto fra i membri effettivi. Controlla e vigila sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla rispondenza al bilancio, sulle risultanze e scritture dei libri contabili ( , ) e sulla consistenza di cassa, (e) più in generale verifica il buon andamento della gestione economica e finanziaria dell’ Associazione redigendo verbale nel “Libro verbali del Collegio dei Revisori (revisori) dei Conti”.
Titolo IV
Esercizio finanziario
Art. 26 – L’ esercizio finanziario dell’ Associazione ha inizio l’ 1 gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Le entrate sono costituite:
a) da quote associative;
b) da eventuali rendite patrimoniali;
c) da contributi e da donazioni di qualsiasi genere (Stato, Regione, Provincia, Comune, Enti o Istituzioni pubbliche, ecc.);
d) da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’ Associazione;
e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio dell’ Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) lasciti, legati e donazioni, purchè accettati con beneficio d’ inventario e con delibera del Consiglio.
Art. 27 – Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente statuto così ogni altra norma regolamentare precedente.
Esso entra in vigore all’ atto dell’ approvazione da parte dell’ Assemblea dell’ Associazione.
Le cariche sociali ed ogni altro organo elettivo dell’ Associazione resteranno in carica fino alle Scadenze previste dal precedente Statuto, con obbligo tuttavia di adeguarsi alle nuove norme statutarie, in quanto applicabili.
Art. 28 – Norme elettorali:
a) Il Consiglio nomina una Commissione Scrutinatrice composta da 5 elementi con il compito di garantire il regolare svolgimento delle elezioni e del relativo spoglio.
b) Alla nomina il Consiglio dovrà provvedere entro 30 giorni prima della propria scadenza prevista dallo Statuto e darne immediata comunicazione agli elementi prescelti, tramite il proprio Segretario.
c) La commissione, così nominata, dovrà riunirsi entro 15 giorni dalla comunicazione per eleggere, innanzitutto, fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice – Presidente ed il Segretario di seggio, il quale ultimo avrà il compito di redigere i verbali da far sottoscrivere a tutti i componenti della Commissione.
Dopodiche , nella stessa seduta, indirà le elezioni fissando la data e predisponendo tutte le operazioni relative. Le elezioni dovranno svolgersi entro 30 giorni dalla spedizione del preavviso ai Soci. Contemporaneamente il Segretario di seggio curerà l’ affissione in sede della delibera.
d) La votazione avverrà dalle 09.00 alle 19.00 del giorno fissato. Allo scadere di tale ora potranno votare solo i presenti nel locale del seggio.
e) Nei locali di votazione avranno accesso le sole persone aventi diritto al voto, le quali, dopo aver assolto il loro dovere, dovranno lasciare libero il locale.
f) Lo spoglio verrà effettuato dalle ore 19.15. Potranno assistervi solo i Soci votanti.
g) In caso di errore nell’ espressione del voto, si potrà chiedere una seconda scheda e la scheda verrà annullata alla presenza del votante.
h) Le preferenze massime possono essere: 6 voti per il Consiglio, 1 per il Comando, 3 per i Revisori dei Conti.
i) Le votazioni si effettuano a scheda segreta.
l) Saranno ritenute nulle le schede con indicazioni non pertinenti alla votazione
m) Per i componenti del Consiglio e dei Revisori dei conti la scelta cadrà su coloro che avranno ottenuto almeno 1/10 (un decimo) dei suffragi dei votanti e il maggior numero dei voti validi (i primi 6 per il Consiglio e i primi 3 per i Revisori dei Conti). Per il R. C. V., invece, cadrà su chi avrà raggiunto la maggioranza relativa dei voti validi.
n) In caso di ex – equo per il Consiglio o Revisore dei Conti o R. C. V., si provvederà al ballottaggio tra gli ex – equo una settimana dopo le elezioni.
o) Terminato lo scrutinio la Commissione Elettorale curerà la notifica dei risultati mediante avviso esposto all’ Albo murale e con comunicazione scritta agli eletti e redigerà il verbale sottoscrivendolo, verbale che verrà consegnato al Segretario del Consiglio.
Art. 29 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel nuovo regolamento dell’ Associazione, soccorrono le norme del c. c. e le leggi emanate ed emanande in materia.
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