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TITOLO I

Soci

Art. 1 – La domanda di ammissione a socio deve essere inviata al Presidente dell’ Associazione, con la firma di presentazione di almeno due Soci effettivi.

La domanda deve essere affissa in copia all’ Albo dell’ Associazione per almeno otto giorni.

Il fascicolo verrà trasmesso al Consiglio per la delibera di ammissione o meno.

Art. 2 – Norme di comportamento dei Soci:

- Possono frequentare la sede, evitando di intralciare l’ attività dell’ Associazione, anche se non in servizio, salvo che i Responsabile del Corpo Volontari, su parere “della riunione periodica di lavoro” dei Soci e del Presidente, non abbia stabilito limitazioni alla presenza in sede.

- Il Socio presente deve considerarsi a disposizione per l’ espletamento di qualsiasi servizio gli venga richiesto.

- Devono comportarsi con lealtà e rispetto, vestire in modo conveniente ed usare un frasario corretto.

- I Soci sono tenuti alla custodia e al rispetto dei beni dell’Associazione

- I militi che hanno i capelli lunghi dovranno tenerli legati in servizio. Per quanto riguarda il trucco è preferibile che non sia troppo appariscente.

- Non possono uscire in servizio con zoccoli, sandali o comunque con calzature non idonee

- Divisa: è costituita da pantaloni e giubbetto arancioni con bande catarifrangenti,polo bianca obbligatoria rilasciata dall’Associazione, felpa blu [obbligatorio] rilasciata dall’Associazione,giaccone [facoltativo]. Al giubbetto della divisa deve essere applicato il tesserino di riconoscimento. Ogni indumento della divisa o logo ad essa applicato deve essere tra quelli approvati dal Consiglio.

- Il volontario, tenuto conto dei fini dell’ Associazione, presta la sua opera senza alcuna remunerazione. Le oblazioni ricevute, durante e fuori servizio devono essere versate alla Cassa dell’Associazione.

- Gli allievi (i Soci allievi) devono sottoporsi a visita medica avente lo scopo di accertare l’ idoneità.

- La visita medica viene effettuata dal Direttore Sanitario, o da un medico da lui designato. Inoltre il Direttore Sanitario può decidere visite saltuarie di controllo per tutti o per parte dei volontari in servizio qualora sia a conoscenza di fatti tali che facciano presumere che il volontario non sia più idoneo a determinati servizi propri dell’ Associazione.

- L’ allievo dichiarato idoneo dovrà frequentare il 1° corso di Pronto Soccorso organizzato dalla Associazione immediatamente successivo al suo ingresso, e sostenere, al termine dello stesso un esame attitudinale. L’ assenza ad oltre 1/3 delle lezioni, preclude la ammissione agli esami.

- L’ allievo che non ha superato l’ esame attitudinale deve frequentare il corso successivo. Qualora non superasse nuovamente l’ esame, perderà il diritto a prestare servizio in ambulanza.

- L’ allievo, superata la visita medica ed il corso di Pronto Soccorso, sarà ammesso ad un periodo di prova per osservarne l’ idoneità all’ attività di pronto soccorso,al termine del quale verrà o meno confermata la sua iscrizione.

- Il volontario che presta servizio nelle ore diurne deve collaborare con il personale stipendiato per il perfetto funzionamento del servizio.

Art. 3 – Sono considerati in aspettativa quei Soci che, per un limitato di tempo, comunque non inferiore ai 60 giorni, non sono in grado di assicurare un servizio continuativo. Il periodo di aspettativa non potrà superare i 90 giorni, nell’ arco dell’ anno solare, fatta eccezione per il periodo di aspettativa chiesto per maternità, che può durare fino a 365 giorni dalla nascita del figlio (superato tale termine il Socio in aspettativa per maternità/paternità che non abbia chiarito la sua posizione con il R. C. V. verrà considerato in riserva;scaduta la riserva verrà dimissionato d’ ufficio, perdendo così la qualifica di Socio; nel caso in cui entrambi i genitori siano Soci, solo uno dei due potrà usufruire dello stato di maternità).

L’ aspettativa deve essere richiesta per iscritto al R. C. V. dell ‘Associazione con preavviso di almeno 15 giorni, deve essere motivata ed indicare esattamente il periodo richiesto.

Il R. C. V. può non accogliere la richiesta oppure ridurre il periodo, in presenza di particolari esigenze della Associazione.

Il R. C. V. deve dare immediata notizia della richiesta di aspettativa al capogruppo di appartenenza del richiedente. L’ elenco dei Soci in aspettativa deve essere affisso all’ Albo dell’ Associazione a cura del R. C. V.

Durante l’ aspettativa il Socio conserva tutti i diritti ed i doveri connessi a tale sua qualità, che non siano incompatibili con il suo stato di assenza. Non potrà tuttavia frequentare la sede se non per lo esercizio dei predetti diritti e doveri (si: per partecipare alle riunioni di lavoro e per l’ esercizio del diritto di voto; no: per prestare servizio in ambulanza od altro tipo di servizio).

Art 3 bis – La licenza matrimoniale dura 15 gg. e deve essere presentata per iscritto all’ R. C. V. con almeno 15 gg. di preavviso.

Art. 4 – Sono considerati in riserva quei Soci che, per comprovati motivi, non sono in grado di prestare servizio continuativo, ma che desiderassero ugualmente rimanere legati all’ Associazione. La riserva deve essere chiesta per iscritto, con un preavviso di almeno 15 giorni al Presidente, il quale ne darà immediata notizia al R. C. V. e al capogruppo di appartenenza e ne curerà (cura) l’ affissione allo Albo. Sono inoltre considerati in riserva quei Soci che, in aspettativa, superino il periodo previsto per la stessa. Infine, sono considerati in riserva quei Soci che non si atterranno agli impegni richiesti dall’ R. C. V. al corpo militi, previa segnalazione dell’ R. C. V. al Consiglio e approvazione da parte dello stesso.

Il Socio in riserva decade dalle eventuali cariche sociali, perde il diritto di voto attivo e passivo ed è tenuto a pagare la quota sociale annua. Il Socio in riserva può far cessare il suo stato di riserva facendone domanda per iscritto al presidente.

Il periodo di riserva dura al massimo 365 giorni; superato tale termine il Socio (socio) che non abbia chiarito la sua posizione con il Presidente verrà dimissionato d’ ufficio, perdendo così la qualifica di Socio. Il periodo di riserva è ripetibile e fra una riserva e l’ altra devono trascorrere 365 giorni. Le coppie di soci con figli (padre e madre) potranno alternarsi nell’impegno di un turno o di un gruppo di lavoro Ove sussistano particolari esigenze dell’ Associazione, il Presidente può invitare il Socio a far cessare il suo stato di riserva e, in caso di rifiuto, invitarlo a dare le dimissioni definitive.

Art. 5 – Il periodo annuale di ferie non può essere superiore a 45 gg., né cumulato con l’ aspettativa. Per il periodo di ferie che superasse detto limite, il Socio deve reperire dei sostituti per l’ espletamento dei suoi servizi previa autorizzazione del R.C.V. le ferie devono essere programmate con almeno 30 giorni di anticipo un mese di anticipo (il periodo minimo di ferie non può essere inferiore a 7 giorni).

Art. 6 – Il pagamento della quota sociale (Statuto art. 18) va effettuato nel periodo 1 Dicembre-31 Gennaio.

Trascorso tale termine, i Soci effettivi, che non avessero pagato, saranno considerati dimissionari.

Art. 7 – I Soci in servizio militare conservano tute le prerogative riconosciute ai Soci stessi. Potranno effettuare servizio nei periodi di licenza, previo consenso del R. C. V., incluso il servizio di ambulanza o con altri mezzi dell’ Associazione previa autorizzazione delle autorità militari competenti.

Art. 7 bis – I militi che per motivi di studio dovessero assentarsi, salvo casi eccezionali, da ogni forma di attività, potranno richiedere tramite comunicazione scritta al R.C.V.un permesso studio. La domanda dovrà pervenire scritta con 15 giorni di anticipo e non potrà superara la durata massima di giorni 120 complessivi nell’arco dell’anno, tranne in casi particolari concordati preventivamente con il R.C.V. Ove sussistano particolari esigenze dell’ Associazione, il R.C.V. può invitare il milite a far cessare il suo stato di permesso studio.

Art. 8 – Le dimissioni del Socio debbono essere comunicate per iscritto al Presidente dell’ Associazione, che deve trasmetterle al Consiglio il quale, nel prenderne atto, deve dichiarare che non vi sono motivi per procedere diversamente nei confronti del Socio dimissionario. I Soci dimissionari possono inoltrare domanda di riammissione, con le formalità previste nelle norme del precedente art. 1 in quanto applicabili, soltanto dopo trascorso un anno dalla data delle dimissioni. Sulla domanda di riammissione decide il Consiglio. La riammissione è consentita per una sola volta.

Titolo II

Norme disciplinari

Art. 9 – Il Socio deve mantenere una condotta morale e disciplinare propria dell’ Associazione. Le infrazioni a queste norme sono punite a seconda (secondo) della loro gravità o dal R. C. V. o dal consiglio di Disciplina.

Art.10 – L’ ammonizione e la sospensione fino ad un massimo di 45 giorni sono comunicate dal R. C. V., e sentito in ogni caso l’ interessato. La decisione deve essere motivata.

La sospensione può essere inflitta con effetto immediato.

La sospensione, se confermata, decorre dal giorno della decisione provvisoriamente adottata. Per sospensioni superiori o per l’ esclusione è competente il Consiglio di Disciplina. Questo deve essere immediatamente convocato dal Presidente quando ne riceve richiesta scritta ampiamente motivata con l’ indicazione delle prove, dal R. C. V. o da almeno il 20% dei Soci effettivi, trasmettendo ai singoli membri scelti a comporre il Consiglio, copia della richiesta pervenutagli. Egli deve, altresì, comunicare con raccomandata all’ interessato il giorno e l’ ora di riunione del Consiglio di Disciplina con invito a parteciparvi per confutare, a sua difesa, gli addebiti. La Comunicazione deve contenere l’ elenco degli addebiti ed una sommaria esposizione dei fatti contestati e delle norme statutarie e regolamentari che si presumano violate.

Nella sua prima riunione il Consiglio di disciplina può, occorrendo, nominare nel suo seno una commissione incaricata di raccogliere tutti quegli ulteriori elementi di fatto ritenuti necessari o utili ai fini della decisione, indicando altra riunione a data fissa, in ogni caso non oltre 7 giorni, nella quale la commissione dovrà riferire la decisione presa. Il Consiglio di Disciplina, una volta investito del procedimento, è competente ad applicare anche le sanzioni dell’ ammonizione e della sospensione inferiore ai 45 giorni.

Art. 11 – Il Consiglio di Disciplina è così composto

- dal Presidente dell’ Associazione, che lo presiede;

- da due consiglieri estratti a sorte di volta in volta;

- dall’ R. C. V. quale consigliere di diritto (la sua eventuale assenza, però, per giustificati motivi, non implica automatico rinvio o invalidità della costituzione e/o delibera del C. d. D.);

- da cinque Soci effettivi estratti a sorte di volta in volta, con esclusione dei Soci in aspettativa, in riserva o sospesi.

Devono inoltre essere estratti a sorte, quali membri supplenti, due consiglieri e tre Soci.

Non possono fare parte del Consiglio di Disciplina il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Socio soggetto al procedimento

Il Consiglio di Disciplina è validamente costituito se, oltre al Presidente, sono presenti almeno uno dei consiglieri estratti a sorte, e tre dei Soci estratti a sorte.

La votazione è segreta.

La delibera è valida qualora riporti il 50% + 1 dei voti espressi, non computandosi tra questi le eventuali schede bianche e gli astenuti e ne deve essere redatto verbale contenente la narrazione del fatto, la motivazione e la decisione. Della riunione deve essere fatto fascicolo.

Art. 12 – Durante il periodo di sospensione il Socio non può frequentare la Sede, sue Sezioni o Distaccamenti, né partecipare alle riunioni di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento disciplinare adottato. Egli conserva il diritto di elettorato attivo e passivo.

Il Socio escluso non può più essere ammesso a far parte dell’ Associazione.

Il Presidente deve dare comunicazione all’ Unione Regionale Lombarda ed alla federazione Nazionale solo qualora il Socio escluso rivesta nelle stesse una carica sociale.

Titolo III

Organi dell’ Associazione

Art. 13 – L’ avviso di convocazione dell’ Assemblea ordinaria o straordinaria effettuato a norma di Statuto deve essere affisso anche all’ Albo dell’ Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata od inviato ai singoli Soci almeno 10 giorni prima della data stessa.

Art. 14 – Nell’ ambito delle sue attribuzioni statutarie il Consiglio:

a) esamina e decide sul bilancio consuntivo e su quello preventivo dell’ Associazione predisposto dallo Amministratore e da presentare all’ Assemblea;

b) predispone la relazione sulle attività di sua competenza svolte durante l’ anno trascorso da presentare all’ Assemblea;

c) propone all ‘Assemblea l’ entità delle quote sociali;

d) determina l’ ordine del giorno e la data dell’ Assemblea che sarà convocata dal Presidente;

e) vigila sul rispetto e l’ osservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;

f) adotta tutte le decisioni che ritiene necessarie per il buon funzionamento dell’ Associazione.

Art. 15 – La prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni è convocata e presieduta, fino alla nomina del Presidente, dal consigliere più anziano di iscrizione all’ Associazione, o in mancanza, dal consigliere eletto più anziano d’ età. Per tale riunione che deve tenersi entro 15 giorni dalle elezioni, non è richiesta convocazione scritta.

Art. 16 – Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata dal Consiglio stesso. In tal caso la sostituzione è effettuata seguendo l’ ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

La stessa disposizione si applica in caso di dimissioni di un componente del Consiglio, o di vacanza comunque determinata. In caso di assenza della graduatoria dei non eletti, la sostituzione avviene per cooptazione.

Nell’ eventualità di dimissioni o di vacanza comunque determinata dalla maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio decade. In questo caso il Presidente dell’ Associazione procede alla immediata convocazione dell’ Assemblea per la rielezione del Consiglio, la cui durata sarà fino al termine del precedente.

Il consigliere dimissionario mantiene in via provvisoria la sua funzione fino all’ avvenuta elezione del nuovo consigliere. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.Sono valide le deliberazioni che riportino un numero di voti che rappresentino la maggioranza semplice di quelli espressi. Non si considerano voti espressi gli astenuti. Le deliberazioni riguardanti questioni di carattere personale debbono essere adottate con votazione segreta. Ai fini della maggioranza di cui sopra, non si considerano voti espressi eventuali schede bianche. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale su apposito “Libro Verbale del Consiglio” sotto la responsabilità del Presidente il quale lo sottoscrive unitamente al Segretario.

Art. 17 – Il Consiglio può deliberare di volta in volta, occorrendo, la partecipazione ad una propria riunione, ma senza diritto di voto, anche di persone estranee all’ Associazione o di quei Soci che ricoprano incarichi continuativi particolarmente importanti in seno all’ Associazione. La medesima disposizione vale per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18 – Il Consiglio, qualora ne ravvisi l’ opportunità, può, nell’ ambito delle sue competenze, articolare la propria attività promuovendo la costituzione di Commissioni di studio e di lavoro, eventualmente aperte a tutti i Soci che ne volessero far parte, affidandone il coordinamento e la direzione preferibilmente ad un proprio componente.

Titolo IV

Il Direttore Sanitario

Art. 19 – Il Direttore Sanitario è un medico nominato dal Consiglio al di fuori dei suoi componenti e partecipa a tutte le riunioni da questo indette, anche se non ha diritto di voto.

Deve essere Socio.

La nomina è prevista stante le caratteristiche ed i fini propri dell’ Associazione.

Resta in carica salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio per qualsiasi motivo avendo assolutamente riguardo alle necessità dell’ Associazione.

E’ responsabile dell’ andamento sanitario dell’ Associazione ed in particolare:

a) procede a visita medica dell’ aspirante e così pure può disporre in ogni momento visite di controllo dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica a prestare soccorso in autoambulanza;

b) esercita la sorveglianza sul personale sanitario ed ausiliario;

c) redige una relazione sanitaria annuale da sottoporre all’ approvazione del Consiglio e dell’ Assemblea;

d) promuove ed organizza, previo parere del Consiglio o su incarico di questo, corsi di studio, di aggiornamento e simili, aventi ad oggetto materie che rientrino nell’ attività sanitaria dell’ Associazione;

e) deve redigere e proporre all’ approvazione del Consiglio un regolamento concernente l’ attività del personale sanitario ed ausiliario

f) cura e gestisce le attrezzature sanitarie dell’ Associazione.

Il Direttore Sanitario può nominare, previa autorizzazione del Consiglio, un vice Direttore Sanitario che lo coadiuva nell’ espletamento delle sue attribuzioni, godendo delle stesse mansioni in sua assenza. Nell’ambito delle sue attribuzioni, il Direttore Sanitario risponde al Consiglio, il quale può deliberare la revoca dell’ incarico e la sostituzione.

Titolo V

Il Corpo Militi

Art. 20 – Il Socio, che intende prestare servizio in ambulanza, deve sottoporsi a visita medica, avente lo scopo di accertarne l’ idoneità fisica e psichica. La visita viene effettuata dal Direttore Sanitario o da un medico da lui designato. Il Direttore Sanitario può disporre in ogni momento visite di controllo dirette ad accertare la sussistenza nel milite dei requisiti di idoneità fisica e psichica a prestare soccorso in ambulanza.

In ogni caso, il giudizio del Direttore Sanitario è inappellabile.

Titolo VI

Il Responsabile del Corpo Volontari (R. C. V.)

Art 21 – Il Responsabile del Corpo Volontari eletto dall’ Assemblea dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Compiti:

a) organizza, promuove e sovrintende tutte le attività del Corpo Volontari;

b) adotta provvedimenti disciplinari di cui all’ art. 10 del presente Regolamento;

c) relaziona il Consiglio nel corso delle riunioni mensili;

d) redige una relazione annuale sulle attività svolte dal Corpo Volontari e su quelle previste per l’ anno successivo. Tale relazione dovrà essere sottoposta all’ approvazione del Consiglio e dell’ Assemblea.

Promuove e presiede le riunioni periodiche di lavoro a cui i Soci sono tenuti a partecipare, rappresentando queste un confronto ed un impulso vitale dell’ Associazione.

Tali riunioni hanno lo scopo di esaminare e discutere le attività e le vicende relative al periodo precedente e di programmare le attività future. Le deliberazioni prese nel corso della riunione a maggioranza del 50% più uno dei presenti votanti (gli astenuti non sono considerati votanti) sono consecutive e spetta al R. C. V. provvedere alla loro applicazione. Viene redatto verbale.

Qualora nel corso della riunione emergessero proposte avanzate almeno dalla metà più uno dei presenti, la cui deliberazione è di competenza del Consiglio, il R. C. V. deve trasmetterle per iscritto al Consiglio stesso. In caso di vacanza, comunque determinata, dalla carica del R. C. V. il Presidente convoca immediatamente il Consiglio per fissare la data per l’ elezione del nuovo,R. C. V.. La carica nel frattempo è ricoperta da un Commissario nominato dal Consiglio.

Art. 22 – Il R. C. V. può essere destituito con delibera dell’ Assemblea straordinaria su proposta di almeno il 20% dei Soci effettivi. Al di fuori di tale ipotesi, per qualsiasi infrazione dei doveri connessi alla sua carica, il Presidente deferirà il R. C. V. al Consiglio di Disciplina, il quale potrà applicare la sanzione dell’ ammonizione e nei casi più gravi, o dopo tre ammonizioni, proporre all’ Assemblea la destituzione.

Art. 23 – L’ Assistente Ecclesiastico nominato come da art. 22 dello Statuto dovrà curare e garantire che il comportamento dei Soci sia conforme ai principi propri dell’ Associazione (art. 2 dello Statuto).

Titolo VII

Norme elettorali

Art. 24 – Norme elettorali:

a) Il Consiglio nomina una Commissione Scrutinatrice composta da 5 elementi con il compito di garantire il regolare svolgimento delle elezioni e del relativo spoglio.

b) Alla nomina il Consiglio dovrà provvedere entro 30 giorni prima della propria scadenza prevista dallo Statuto e darne immediata comunicazione agli elementi prescelti, tramite il proprio Segretario.

c) La Commissione, così nominata, dovrà riunirsi entro 15 giorni dalla comunicazione per eleggere, innanzitutto, fra i suoi componenti: il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario di seggio, il quale ultimo avrà il compito di redigere i verbali da far sottoscrivere a tutti i componenti della Commissione.

Dopodiché, nella stessa seduta, indirà le elezioni fissando la data e predisponendo tutte le operazioni relative. Le elezioni dovranno svolgersi entro 30 giorni dalla spedizione del preavviso ai Soci. Contemporaneamente il Segretario di seggio curerà l’ affissione in sede di delibera.

d) La votazione avverrà dalle 09.00 alle 19.00 del giorno fissato. Allo scadere di tale ora potranno votare solo i presenti nel locale del seggio.

e) Nei locali di votazione avranno accesso le sole persone aventi diritto al voto, le quali, dopo aver assolto al (il) loro dovere, dovranno lasciare libero il locale.

f) Lo spoglio verrà effettuato dalle ore 19.15. Potranno assistervi solo i Soci e aspiranti soci.

g) In caso di errore nell’ espressione del voto, si potrà chiedere una seconda scheda e la scheda verrà annullata alla presenza del votante.

h) Le preferenze massime possono essere: 13 voti per il Consiglio, 1 per il Comando, 5 per i Revisori dei Conti (di cui 3 effettivi e 2 supplenti).

i) Le votazioni si effettuano a scheda segreta.

l) Saranno ritenute nulle le schede con indicazioni non pertinenti la votazione.

m) Per i componenti del Consiglio e dei Revisori dei Conti la scelta cadrà su coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti validi (i primi 13 per il Consiglio e i primi 5 per i Revisori dei Conti). Per il R. C. V., invece, cadrà su chi avrà raggiunto la maggioranza relativa dei voti validi.

n) In caso di ex – aequo (equo) per il Consiglio e Revisore dei Conti o R. C. V., si provvederà al ballottaggio tra gli ex – aequo (equo) una settimana dopo le elezioni.

o) Terminato lo scrutinio la Commissione Elettorale curerà la notifica dei risultati mediante avviso esposto all’ Albo murale e con comunicazione scritta agli eletti e redigerà il verbale sottoscrivendolo, verbale che verrà consegnato al Segretario del Consiglio.

Il presente Regolamento è da considerarsi allegato allo Statuto, entra in vigore con l’ approvazione del medesimo e può essere modificato dall’ Assemblea dei Soci con le modalità di cui agli artt. 16, 17, 18 dello Statuto.